LegalNews: La composizione della crisi da sovraindebitamento per il consumatore

La legge n. 3/2012 (c.d. legge salva suicidi) ha introdotto uno strumento fondamentale per permettere al consumatore in stato di sovraindebitamento di gestire la propria esposizione passiva e giungere alla liberazione dai debiti che eccedono la sua soglia di sostenibilità.

  
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Il Legislatore con la Legge citata ha previsto un efficace strumento – seppur allo stato poco usato – di composizione della crisi da sovraindebitamento a favore del consumatore, ossia del soggetto che contrae obbligazioni per finalità estranee allo svolgimento della propria attività economica. In tale ottica, all’art. 6, co. II lett. b) viene definito il concetto stesso di sovraindebitamento: esso si verifica in caso di duraturo squilibrio tra le obbligazioni contratte dal consumatore ed il patrimonio di quest’ultimo che risulta prontamente liquidabile per far fronte alle dette obbligazioni, quando causa una rilevante difficoltà oppure la impossibilità di adempiere regolarmente.

Se il consumatore versa in tale situazione, ai sensi dell’art. 9 della legge citata può depositare presso il giudice del luogo di residenza una proposta di piano avvalendosi della consulenza di un organismo di composizione della crisi; la proposta contestualmente al deposito – e comunque non oltre tre giorni da esso – deve essere depositata presso gli agenti della riscossione e gli uffici fiscali. Unitamente alla proposta di piano devono essere depositati un elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute, la lista di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e un'attestazione della fattibilità del piano, nonché l'elenco degli importi necessari al sostentamento del consumatore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Alla proposta di piano del consumatore deve essere infine allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere, tra gli altri requisiti, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti e non sono stati posti in essere atti in frode ai creditori, fissa (ai sensi dell’art. 12-bis della legge) con decreto l'udienza; al contempo, dispone la comunicazione almeno 30 gg prima dell’udienza - a cura dell'organismo di composizione della crisi - a tutti i creditori della proposta e del decreto, disponendo la sospensione di procedimenti di esecuzione sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, se la loro prosecuzione può minare la fattibilità del piano.

Alla udienza il giudice innanzitutto verifica la fattibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili (ad es. i crediti alimentari e per sussidi di garanzia), nonché dei crediti per tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti; il giudicante, inoltre, è chiamato a valutare se il consumatore ha assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere oppure se ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: nel caso in cui si possa escludere che si siano verificate tali circostanze omologa il piano senza la necessità del consenso dei creditori entro il termine di 6 mesi dalla proposta, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Da tale momento il piano Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori con causa o titolo anteriori alla data di omologazione.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo