Azzardo: lo stop a Verbania non può fare giurisprudenza
In merito alla condanna emessa dal TAR Piemonte al Comune di Verbania a risarcire i danni chiesti da Euromatic per il regolamento limita-slot, la Consulta Nazionale Antiusura, ALEA e AND scrivono una lettera aperta a Napolitano, Monti, i ministri Riccardi, Cancellieri, Balduzzi, Severino e a tutti i parlamentari.
👤 WebMaster ⌚ 27 Marzo 2012 - 18:46 Commentaa-
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Per esprimere «perplessità e sconcerto» rispetto alla sentenza del Tar piemontese.
IL COMMENTO:
Nella sentenza 513/2011 pronunciata dalla II sez. del TAR Piemonte, il giudice, nella sua apparente fondatezza in termini di competenza dello Stato, ignora l’obbligo di seguire sempre un’interpretazione costituzionalemente adeguata. Nel caso di specie sono stati ignorati sia l’art. 118 Cost. che attribuisce ai Comuni determinate competenze amministrative, sia gli artt. 30 e 31 Cost. che attribuiscono alla “Repubblica” i compiti di tutelare i minori e di aiutare le famiglie in tale prospettiva. Un giudice che ignora tali profili, soffermandosi su aspetti meramente formali di presunta assegnazione del tema all’ambito della distribuzione delle competenze legislative, viene meno alla funzione di rendere giustizia individuando i rapporti sostanziali sottostanti e le finalità di interesse pubblico perseguite dal Comune. La vicenda è sintomatica di una tendenza a chiudere il problema dei rischi insiti nel gioco d’azzardo in una dimensione formale che lascia in ombra ingiustamente la tutela dei minori.
Tuttavia la sentenza stessa denuncia un grave vuoto normativo da colmare immediatamente.
Che la questione non sia da trattarsi esclusivamente sotto il profilo dell’ordine pubblico è sostenuto anche dalla recente sentenza n. 300 del 10.11.11 della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito), promosso con ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri il 25 gennaio.
Secondo il Giudice delle leggi, le caratteristiche evidenziate in questo procedimento valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza»; materia che, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, attiene alla «prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico», inteso questo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011).
Al riguardo, nella suddetta sentenzala Cortecostituzionale rileva come non possa condividersi l’assunto del ricorrente, secondo il quale la tutela dei minori – cui le norme regionali censurate sono (tra l’altro) preordinate – non potrebbe che spettare alla legislazione esclusiva statale, essendo incontestabile che detta tutela si traduca in un «interesse pubblico primario».
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza del TAR Piemonte non può costituire in alcun modo un precedente valido e idoneo per impedire agli altri Comuni di perseguire l’interesse pubblico limitando gli orari di apertura delle sale da gioco ed al Parlamento di intervenire con norme di chiarimento sul problema segnalato.
LE RICHIESTE:
Chiediamo che il vuoto normativo venga finalmente colmato, sia in modo strutturale, sia con un provvedimento d’urgenza (decreto legge o almeno una interpretazione autentica del Ministro della Giustizia), provvedimenti indifferibili che noi invochiamo, stante la criticità della situazione che si è generata proprio anche a causa di un vuoto normativo.
Infatti, se Parlamento, Senato e Governo continueranno a tacere, a brevissimo le ricadute sulle numerose amministrazioni comunali che hanno adottato simili provvedimenti e, a cascata, sui cittadini fragili che tali Comuni hanno inteso difendere mediante l’adozione di tali atti, saranno gravissime e drammatiche.
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