LegalNews: Pignoramento di pensioni e stipendi: nuovi limiti
La recente riforma della giustizia ha apportato una fondamentale novità in tema di pignoramento presso terzi di pensioni, stipendi e somme ad essi assimilate, introducendo nuovi limiti a tutela del debitore, tesi a garantirgli la somma minima necessaria per un’esistenza dignitosa.
👤 Avv. Mattia Tacchini ⌚ 28 Settembre 2015 - 08:00 Commentaa-
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Il D.L. n. 83/2015 (conv. in L. n. 132/2015) ha apportato notevoli modifiche agli artt. 545 e 546 c.p.c., introducendo nuovi limiti alla pignorabilità delle somme percepite dal debitore a titolo di pensione, di stipendio oppure di somme ad essi assimilate. Il D.L. n. 83/2015, dunque, da una parte ha introdotto la effettiva possibilità per il creditore di effettuare una ricerca telematica dei beni pignorabili, quindi agevolando l’attività di recupero del credito; dall’altra, però, ha introdotto i limiti alla pignorabilità di pensioni, stipendi ed altre somme assimilate che di seguito esamineremo.
I limiti si differenziano a seconda che la somma a titolo di pensione o stipendio sia già stata accreditata o meno sul conto corrente del debitore al momento del pignoramento.
Pensione, stipendio o somme assimilate già accreditate: possono essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale, ossia per il 2015 € 448,51 x 3 = € 1.345,53. La somma eccedente può essere pignorata per l’intero. In passato, invece, le somme percepite a titolo di pensione, stipendio o assimilate potevano essere pignorate interamente quando già presenti sul conto corrente bancario, senza alcuna eccezione.
Pensione o somme assimilate da accreditare al momento del pignoramento o successivamente: esse possono essere pignorate solo per la parte che eccede l’ammontare dell’assegno sociale maggiorato della metà, ossia € 672,76; la somma eccedente può essere pignorata entro il limite del quinto (salvo eccezioni in casi specifici). Anche in questo caso, dunque, viene introdotto un ulteriore limite, volto a garantire il mantenimento di una somma sufficiente per un’esistenza dignitosa.
Stipendio o somme assimilate da accreditare al momento del pignoramento o successivamente: esse possono essere pignorate entro il limite del quinto (salvo eccezioni); in questo caso il D.L. n. 83/2015 non ha apportato modificazioni alla normativa vigente.
Avv. Mattia Tacchini
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