LegalNews: Donazione e reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La Cassazione con la recente sentenza n. 36378/2015 ha affrontato il tema della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte da parte del soggetto che, destinatario di una verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate, successivamente abbia donato alcuni beni ad altri.

  
a-
+
Come noto, l’art. 11 co. I del D.Lgs. n. 74/2000 sancisce che è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, dell’IVA oppure di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, vende simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; il reato è integrato solo a condizione che l’imposta sia di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Nel caso di specie un soggetto, dopo essere stato oggetto di una verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate tra il novembre e il dicembre 2013, aveva dapprima – gennaio 2014 - proposto istanza di adesione all’accertamento, senza poi aderirvi, e successivamente, nel novembre 2014, aveva donato alle figlie diversi beni rientranti nel proprio patrimonio.

La Corte ha correttamente rilevato, rimanendo nel solco del proprio orientamento, che gli elementi costitutivi del reato sono integrati quando la condotta risulta idonea a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato. A ciò consegue che la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto intenzionalmente diretto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in modo tale da vanificare in tutto od in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva.

A nulla sono valse le difese degli interessati, basate innanzitutto sul rilievo che nel patrimonio del donante vi fossero altri beni aggredibili, in quanto tale condotta risultava comunque idonea a rendere più difficoltoso il recupero della somma evasa da parte del Fisco, diminuendo sensibilmente il numero – e il valore – dei beni sottoponibili ad esecuzione. D’altra parte, nemmeno il regime semplificato (in quanto si trattava di atto a titolo gratuito) per l’esperimento dell’azione revocatoria della donazione ha costituito motivo per escludere l’integrazione dell’elemento materiale del delitto: la Corte infatti ha ritenuto che comunque l’azione revocatoria, come tutte le iniziative giudiziali, avesse tempi tali da non poter escludere che potenzialmente il soddisfacimento del credito del Fisco fosse più difficoltoso.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo