LegalNews: Atti di disposizione a titolo gratuito: pignoramento senza revocatoria

Il D.L. n. 83/2015 (c.d. Decreto Giustizia, conv. in L. n. 132/2015) tra le molte novità ha introdotto l’art. 2929-bis c.p.c., teso a disciplinare l’espropriazione di beni sottoposti a vincolo di indisponibilità oppure oggetti di atti di disposizione a titolo gratuito.

  
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Il nuovo art. 2929-bis c.c. sancisce che il creditore munito di titolo esecutivo che affermi di essere danneggiato da un atto del debitore di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili registrati, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere all’esecuzione forzata, senza aver previamente agito con revocatoria avverso l’atto, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. Tale previsione viene estesa dalla norma anche al soggetto che, vantando un credito anteriore all’atto di disposizione, entro un anno dalla trascrizione di quest’ultimo interviene nell'esecuzione da altri promossa. La norma, peraltro, prevede che quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore debba promuovere l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo sottoposto all’espropriazione e ogni altro soggetto interessato alla conservazione del vincolo possono contestare la sussistenza dei presupposti per il pignoramento, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, mediante le azioni di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi previste dal codice di procedura civile.

In sostanza, dunque, mediante la norma sopra citata il Legislatore ha concretamente operato un’inversione dell’onere della prova: in caso di azione revocatoria, infatti, il creditore deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’esperimento di tale azione, nel caso dell’art. 2929-bis c.c. il creditore munito di titolo esecutivo di agire direttamente con lo strumento del pignoramento ed è il debitore ad essere onerato, come di seguito vedremo, di provare la insussistenza dei presupposti (in particolare il danno) per l’impiego del pignoramento ex art. 2929-bis c.c..

Gli effetti dell’introduzione di questa norma nel codice civile paiono evidenti: da una parte, infatti, sarà molto più semplice per il creditore agire quando veda la garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del proprio debitore erosa da suoi atti di disposizione a titolo gratuito; d’altra parte, però, la innovazione introdotta potrà seriamente minare la stabilità di tali atti nel primo anno dal compimento degli stessi, atteso che i beni oggetto degli stessi potranno essere oggetto di pignoramento da parte di qualsiasi creditore del disponente, pur se munito di titolo esecutivo.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo