LegalNews: il mediatore ha diritto alla provvigione quando l’affare deriva da iniziative autonome?

Il mediatore dell’agenzia immobiliare ha diritto ad ottenere il pagamento della provvigione quanto l’affare non è stato concluso grazie a trattative da lui favorite, bensì per iniziative completamente autonome e non riferibili al suo operato?

  
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Il caso esaminato dalla Cassazione con la Sentenza n. 1120/2015 è il seguente: un mediatore riceveva l’incarico di reperire un acquirente per un immobile; in tale ottica, faceva effettuare una fugace visita (durata pochi minuti e preannunciata da una mera telefonata) ad una persona genericamente interessata all’acquisto di una casa, che però non manifestava alcuna volontà di acquistare quello specifico immobile. Dopo tale visita non si verificava nessun contatto tra le parti, né per mezzo del mediatore né autonomamente, tanto che non sorgeva una trattativa tra le parti.

Solo a distanza di un anno, scaduto l’incarico conferito a tale agenzia, in modo del tutto casuale e indipendente da quel primo incontro, la stessa persona che aveva visionato fugacemente l’immobile era venuta a conoscenza - per il tramite della figlia e leggendo dell'offerta di vendita negli spazi di un'altra agenzia immobiliare, cui nel frattempo era stato conferito un nuovo incarico - del fatto che quell'appartamento era ancora in vendita; solo dopo tale comunicazione erano iniziate delle effettive trattative, culminate con la stipulazione della compravendita. Venuto a conoscenza dell’affare, il mediatore pretendeva il pagamento della propria provvigione, vedendo accolta la propria domanda giudiziale sia in primo che in secondo grado.

La Suprema Corte sul punto – rimanendo nel solco della propria giurisprudenza – ha rilevato che il mediatore non ha diritto alla provvigione quando una prima fase di trattative avviata grazie al suo intervento si areni e si possa affermare che la successiva conclusione dell'affare è indipendente dall’intervento del mediatore che ha posto originariamente in contatto le parti, in quanto la ripresa delle trattative è intervenuta per effetto di iniziative nuove e assolutamente non ricollegabili alle precedenti.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo