Dichiarazioni IMU entro 30 giugno

Riportiamo dal sito del Comune di Verbania, le informazioni riguardanti le variazioni intervenute per dichiarazione IMU

  
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Per le variazioni intervenute nel 2014 è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2015.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Oltre a quanto già previsto dal Decreto 30 ottobre 2012 circa gli obblighi dichiarativi si evidenzia che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria vigente sono altresì dichiararsi entro il 31 gennaio 2015 su modulistica disposta dall’ufficio Tributi (autocertificazione):

Gli immobili pertinenziali all’abitazione principale;
L’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, non locata e le relative pertinenze;

I fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto registrato, riportando le generalità del locatario, compreso il codice fiscale, gli estremi di registrazione del contratto ed allegando la fotocopia del frontespizio del contratto al fine di verificare la tipologia di contratto;

I fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e s.m.i (contratti a canone concordato) riportando le generalità del locatario, compreso il codice fiscale, gli estremi di registrazione del contratto ed allegando la fotocopia del frontespizio del contratto al fine di verificare la tipologia di contratto.

La mancata presentazione dell’autocertificazione per le agevolazioni citate comporta la decadenza del diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione. Se non sono ci sono state variazioni le dichiarazioni sostitutive e le istanze di identificazione delle pertinenze presentate ai fini ICI conservano validità.

AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D. L. 102/13 OBBLIGHI DICHIARATIVI A PENA DI DECADENZA
L’art. 2, comma 5-bis del Decreto Legge n. 102/2013- convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 214 l, dispone che «ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma».

Le casistiche interessate sono:

1) IMMOBILI MERCE
2) IMMOBILI DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA CASA (EX - IACP)
3) IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA
4) ALLOGGI DELLE FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E PREFETTURA

AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D. L. 47/14 convertito con LEGGE 80/14 Art. 9bis

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Tale agevolazione, in quanto tale è soggetta ad OBBLIGO DICHIARATIVO, a pena di decadenza.

Tutte le info su http://www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Tributi/IMU-Imposta-Municipale-Propria
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