L'avvocato risponde: Registro delle Opposizioni

Nuovo quesito per la rubrica "L'avvocato risponde", che riscontra molto interesse nei lettori, l'avv. Mattia Tacchini questa volta risponde sui problemi legati al Registro delle Opposizioni.

  
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QUESITO
"Cosa è possibile fare quando, nonostante l’abbonato sia iscritto al registro delle opposizioni, riceve telefonate pubblicitarie?".



RISPOSTA
Cara Lettrice,

Lei ha sicuramente toccato un tema molto sentito, visto il numero elevato di chiamate che pressoché chiunque, su rete fissa oppure mobile, riceve per le più svariate promozioni, informative, ecc..

Premettiamo alcuni cenni sul registro delle opposizioni, in modo da permettere anche a chi non lo conosce di capirne il funzionamento e l’utilità.

Il registro delle opposizioni è un servizio nato per tutelare il cittadino titolare di un’utenza telefonica (generalmente fissa), il cui numero è contenuto in pubblici elenchi. Questi ultimi, infatti, sono largamente impiegati dalle società che svolgono per mezzo del telefono attività commerciale, di telemarketing (ossia attività di promozione della vendita di prodotti e servizi) oppure ricerche di mercato. Grazie ai pubblici elenchi, infatti, esse possono venire in possesso di numeri di telefono di potenziali destinatari in modo legale.

Purtroppo, sovente accade che si ricevano anche diverse chiamate al giorno da tali società, le quali possono rapidamente divenire assolutamente moleste.

Il registro delle opposizioni è stato creato - nel 2010 - dal Ministero dello Sviluppo Economico, proprio con la finalità di permettere ai cittadini che sono intestatari di un numero di telefono contenuto in pubblici elenchi di manifestare la volontà di non ricevere più chiamate promozionali oppure relative a ricerche di mercato. Tale registro si basa sul meccanismo del silenzio assenso: coloro che desiderano smettere di ricevere tali chiamate devono semplicemente chiedere l’inserimento del proprio numero in tale registro (sul sito web del registro, a mezzo e-mail, telefonata, fax oppure con lettera raccomandata), che diviene effettivo dopo 15 giorni dalla richiesta: tutti gli operatori che intendono svolgere attività promozionale oppure di ricerca mediante il telefono sono tenuti a comunicare i numeri di tutti coloro che vorranno contattare al registro delle opposizioni e, ove i numeri dei destinatari fossero iscritti ad esso, desistere.

Ciò premesso, per individuare i rimedi esperibili in caso di chiamate moleste occorre effettuare alcune semplici verifiche: in primo luogo, si deve accertare se si è effettivamente titolari di un numero di telefono contenuto in pubblici elenchi; in secondo luogo, si deve verificare se – cosa assai probabile – si è dato il consenso ad essere contattati per promozioni o offerte di mercato sulla propria utenza siglando un contratto, come ad esempio abbonamenti a servizi vari, iscrizioni a siti internet, ecc..

Per verificare se si sia titolari di un’utenza telefonica contenuta in pubblici elenchi, purtroppo si deve necessariamente consultarli: per i cellulari, comunque, è meno comune che si sia verificata (dietro richiesta dell’intestatario) tale pubblicazione. Una volta effettuata questa prima verifica, in caso affermativo l’utente può decidere di far inserire il proprio numero telefonico nel registro delle opposizioni, con le modalità sopra indicate.

Decorso il termine di 15 giorni dall’iscrizione al registro, ove le chiamate non cessino si deve accertare se in precedenza si è fornito il consenso al trattamento dei propri dati personali (tra i quali il numero di telefono) per finalità promozionali: a tal fine, si può chiedere all’operatore che provvede al contatto – che ha l’obbligo di rispondere - dove sia stato reperito il numero telefonico e quale sia il soggetto che l’ha fornito. Se non è stato fornito il consenso al trattamento dei dati personali, si potrà adire il Garante della Privacy per segnalare l’inadempienza da parte della società che ha provveduto al contatto telefonico oppure, nei casi più gravi, denunciarla penalmente per il reato di trattamento illecito dei dati personali di cui all’art. 167 del codice della privacy (TU n. 196/2003).

Nel caso, al contrario, che si sia affettivamente fornito il consenso al trattamento dei propri dati personali, si potrà revocarlo contestualmente: si ricordi, infatti, che è sempre possibile operare in tal senso, con effetti che si producono 15 giorni dopo la manifestazione di volontà. Ove le chiamate persistano anche dopo la revoca del consenso, si potrà provvedere – come sopra indicato – alla segnalazione della inadempienza al Garante oppure, sempre nei casi più gravi, alla denuncia penale.

Infine, nel caso in cui l’utente accerti di non essere titolare di un numero contenuto in pubblici registri, potrà comunque accertare di aver fornito o meno il consenso al trattamento dei propri dati e, in caso affermativo, revocarlo. Ove le chiamate non dovessero cessare i rimedi sono quelli sopra indicati.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo