LegalNews: Assicurazione: come acquisire la classe di merito del familiare?
Come si può sfruttare la c.d. “Legge Bersani” per risparmiare sulla polizza assicurativa da stipulare per un veicolo appena acquistato? Vediamolo assieme.
Come noto, tra il 2006 e il 2007 l’allora Ministro dello Sviluppo Economico Bersani varò alcune liberalizzazioni che destarono scalpore, perché andavano a toccare alcuni settori che fino a quel momento avevano presentato una tendenziale chiusura e poca concorrenzialità: tra questi, rientrava sicuramente quello assicurativo. Tra le iniziative adottate mediante la c.d. “Legge Bersani” (L. n. 40/2007, che convertiva in legge il D.L. n. 7/2007), spicca la possibilità – a certe condizioni, che di seguito elencheremo – di acquisire la classe di merito assicurativa di un familiare.
Ai sensi del comma 4-bis dell’art. 134 del codice delle assicurazioni private, infatti, “L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato”.
Quali sono, dunque, i requisiti per usufruire di tale agevolazione? Di seguito li elenchiamo:
1. Acquisto di un veicolo: l’automobile o la motocicletta (nuovi o usati) devono essere stati appena acquistati dall’utente che vuole usufruire dell’agevolazione.
2. Stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione: deve essere la prima volta che l’utente assicura il veicolo acquistato.
3. Il veicolo deve essere della medesima tipologia di quello posseduto dal familiare del quale si intende acquisire la classe di merito: se il familiare possiede un’automobile, si potrà acquisire la sua classe di merito solo acquistando un’automobile; se possiede una motocicletta, solo acquistando una motocicletta; e via di seguito.
4. Il soggetto del quale si intende acquisire la classe di merito deve essere un familiare stabilmente convivente: i due soggetti – ossia il titolare della classe di merito e colui che vuole acquisirla – devono risultare come stabilmente conviventi dallo stato di famiglia.
5. Chi intende usufruire dell’agevolazione, deve consegnare alla compagnia di assicurazione (anche diversa da quella del familiare) – oltre allo stato di famiglia da cui risulta la stabile convivenza con il familiare del quale si vuole acquisire la classe di merito – l’attestato di rischio del medesimo familiare.
Al contempo, la norma citata prevede anche che si possa trasferire la propria classe di merito, acquisita alla guida della propria automobile o della propria motocicletta, sul veicolo che si acquisti, purché della stessa tipologia del precedente (analogamente a quanto visto al punto 3).
Operando in tal modo di potrà usufruire di tale agevolazione: si ricordi, la compagnia assicurativa, sussistendone i presupposti, non può negare l’applicazione della disposizione menzionata.
Avv. Mattia Tacchini
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