"L'avvocato risponde": Legge, lavoro e tasse
Qualche giorno fa abbiamo "lanciato" la nuova rubrica, "L'avvocato risponde", in redazione è arrivato subito un primo, e complesso quesito, a cui l'avv. Mattia Tacchini risponde.
QUESITO“Egregio Avvocato,
nonostante Richieste inviate a molti: capo di Stato (come supremo capo della magistratura), enti, Comune, associazioni, altri avvocati, desidero sapere da Lei, in quanto sinora rimasto senza risposta.
Essendo disoccupato dal 2011 mi trovo nell’impossibilità di pagare Tari e altre tasse, non percependo alcun reddito e neppure indennità di disoccupazione.
Inoltre non avendo reddito chi applica i sottostanti articoli della costituzione della carta dei diritti dell'uomo ?
Lo stato italiano, nella sua evoluta Costituzione enuncia già dal primo articolo che la nostra Repubblica è fondata sul Lavoro….
Inoltre:
Art 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
SPESE Pubbliche: Tasse e imposte:
Art 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Se non pago, mi pignorano i mobili …..
Inoltre la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (Sottoscritta anche dall’Italia) Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 Proclama
All’Articolo 23
1) ogni Individuo ha Diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione
3) Ogni Individuo che lavora ha Diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
Articolo 25
1) Ogni Individuo ha Diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha Diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza.
Nella carta dei diritti fondamentali dell'unione europea si educe
All’articolo 34: Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto
all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali”
RISPOSTACaro Lettore,
Lei ha toccato, citando alcune norme di importanza fondamentale per l’Ordinamento Italiano, nonché per il diritto internazionale e quello dell’Unione Europea, un tema davvero fondamentale.
Con il suo quesito, sostanzialmente, mi stimola ad una riflessione, a titolo personale più che come avvocato, alla quale non intendo sottrarmi.
Senza ombra di dubbio il lavoro è uno degli elementi essenziali perché l’esistenza possa dirsi piena, soddisfacente, serena; al lavoro, infatti, si riconnettono aspirazioni fondamentali per l’essere umano, come quella ad un tenore di vita decoroso, quella alla realizzazione professionale ed umana, nonché quella alla stabilità, patrimoniale ed affettiva.
Comprendo il Suo profondo disagio, la sua frustrazione: lo Stato (che pur con tutte le problematiche che conosciamo fin troppo bene, mantiene la “s” maiuscola) dovrebbe offrirLe garanzie: un aiuto – economico e morale – nel momento del bisogno ed un modo per rientrare nel mondo del lavoro.
Credo che sia questo il significato, la ratio in termini giuridici, delle norme che ha citato. Esse sanciscono il principio secondo il quale il lavoro è un diritto, ma al contempo è un dovere, per ciascuno di noi: lavorare, infatti, permette di ottenere una equa (perché proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto) retribuzione, che a sua volta ci mette in condizione di contribuire alle entrate dello Stato. Purtroppo, però, se il meccanismo del lavoro si inceppa, in questo momento di sogni rubati e aspirazioni negate non c’è modo di ripristinare l’equilibrio.
In altre parole, lo Stato non permette più di rientrare nel mondo del lavoro e, al contrario, vessa il cittadino disoccupato continuando a domandare il pagamento di imposte che lo stesso non può più sostenere.
Ciò si verifica perché le norme che Lei ha citato, peraltro con cognizione di causa, hanno quello che in passato – secondo un superato orientamento della Suprema Corte - si definiva “valore programmatico”: con ciò si faceva riferimento al fatto che tali norme sarebbero principalmente dirette al Legislatore, il quale deve farsi carico di attuarle mediante la legislazione ordinaria. Anche se tali teorie sono ormai superate nella giurisprudenza costituzionale dalla metà degli anni ’50, esse permettono di capire che la Costituzione – pur avendo un contenuto precettivo – richiede una costante attività del Legislatore, volta a donarle effettività.
Purtroppo, però, le molte patologie del mercato del lavoro italiano, unitamente ad una legislazione lavoristica che sicuramente non ha incentivato per decenni il dinamismo nel settore, congiuntamente alla crisi hanno colpito in modo durissimo il diritto al lavoro. Al contempo, poche sono le forme di sostegno a chi ha perso il suo posto nel tessuto produttivo, soprattutto quando chi è fuoriuscito – obtorto collo – dal mercato ormai non trova un impiego da anni.
Con questo mio intervento non intendo tirare in ballo il tema della politica, perché trovo che dinanzi a situazioni come la Sua si possa solo riflettere, auspicando che chi ci governa – a prescindere dal proprio “colore” – intervenga subito, con decisione e voglia di rinnovare. In ballo c’è il futuro di milioni di persone, siano esse più o meno giovani, che non devono essere messe nella condizioni di rinunciare alle propria legittime aspirazioni, ai propri diritti.
Avv. Mattia Tacchini
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