LegalNews: Equitalia: la pignorabilità della casa
In caso di debito tributario, può essere pignorata la casa del contribuente? C’è differenza tra prima e seconda casa? Proviamo a fare chiarezza.
Dopo aver parlato, in alcuni contributi precedenti, della possibilità di impugnare un avviso di accertamento, un altro atto dell’Agenzia delle Entrate oppure del concessionario della riscossione, oggi ci concentriamo su un tema molto sentito, quello della pignorabilità della casa ad opera di Equitalia oppure degli altri concessionari della riscossione.
La casa tradizionalmente è, per gli italiani, un bene di importanza fondamentale, quello sul quale si incarna – in molti casi – il senso di sicurezza e di stabilità cui aspira la maggior parte delle persone: è normale, perciò, che costituisca il bene al quale nessuno rinuncerebbe. Cerchiamo perciò di fare chiarezza.
Il c.d. decreto “del fare” (D.L. n. 69/2013, convertito con la L. n. 98/2013), con l’art. 52 ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina della pignorabilità della casa per debiti tributari, introducendo limiti differenti a seconda che si tratti della prima casa oppure di un altro degli immobili del contribuente. Di seguito la disciplina.
Prima casa: è impignorabile da Equitalia (o dagli altri concessionari della riscossione), purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni
1. è l’unico immobile di proprietà del contribuente;
2. è un immobile ad uso abitativo (sono esclusi quindi i casi in cui il contribuente abiti un immobile accatastato come ufficio);
3. non si tratta di abitazione di lusso né di immobili rientranti nella categoria A8 (ville) o A9 (castelli);
4. il contribuente deve avere la residenza anagrafica in tale immobile.
La normativa, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 19270/2014) sarebbe retroattiva, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministro delle Finanze; si applicherebbe, cioè, anche alle esecuzioni immobiliari iniziate prima dell’entrata in vigore del decreto “del fare”.
La prima casa, però, può essere ipotecata per debiti tributari scaduti superiori ad € 20.000,00; ciò significa che, in caso di esecuzione immobiliare (ossia di pignoramento) iniziata da un creditore privato (una banca, una società oppure una persona fisica), il concessionario della riscossione potrà intervenire nell’esecuzione, facendo valere il proprio credito. Si comprende agevolmente la ragione di questa norma: il legislatore ha voluto escludere la pignorabilità della prima casa a favore di coloro che, trovandosi in difficoltà, hanno solo debiti con il Fisco. Al contrario, coloro che hanno debiti anche con altri soggetti non possono usufruire di tale agevolazione perché, in caso contrario, si paralizzerebbe la riscossione dei crediti privati, con effetti catastrofici sulla già vacillante economia italiana.
Per gli altri immobili: la pignorabilità è ammessa per debiti tributari scaduti non inferiori a € 120.000,00, purché l’espropriazione sia stata preceduta dall’iscrizione dell’ipoteca e siano decorsi almeno sei mesi dalla detta iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
Avv. Mattia Tacchini
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