LegalNews: Violazione del dovere di precedenza: è sempre sanzionabile?

Il codice della strada, come noto, sancisce la regola della precedenza: la sua violazione da parte del comune automobilista è sempre sanzionabile oppure, in casi particolari, esiste un modo per evitare la sanzione?

  
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Nella circolazione stradale di tutti i giorni spesso accade che, soprattutto quando è necessario attraversare con l’auto strade molto trafficate, l’automobilista, in presenza di segnale di dare la precedenza, non aspetti che la strada sia completamente libera – in entrambi i sensi di marcia – per attraversarla e proseguire nella sua direzione, bensì operi un attraversamento in due tempi: a causa della fretta, infatti, spesso l’automobilista – dopo aver verificato che la propria sinistra sia libera – occupa la corsia relativa, attendendo che i veicoli provenienti da destra liberino anche l’altra corsia per poi completare l’attraversamento. Stessa condotta si verifica quando l’automobilista, ad esempio, debba dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra per immettersi nell’altra corsia.

Tale condotta sicuramente è idonea a violare l’art. 145 del codice della strada il quale, appunto, regola il dovere di precedenza. D’altra parte, è evidente che tale comportamento dell’automobilista spesso è reso necessario dalle condizioni di traffico intenso di molte strade italiane e, inoltre, in concreto è meno lesivo per la sicurezza della circolazione stradale di quello di chi semplicemente si butta nel traffico tagliando la strada agli altri utenti. I giudici, perciò, hanno coniato la c.d. “precedenza di fatto”.

In alcune sentenze, infatti, si legge che le regole in materia di precedenza possano essere derogate di fatto quando, in concreto, l’automobilista abbia violato tali regole senza provocare pericolo per la circolazione: la giurisprudenza, dunque, in mancanza di una norma apposita ha cercato di venire incontro agli utenti della strada che – pur violando astrattamente le regole sulla precedenza – in realtà non causino un pericolo per la circolazione, con una condotta come quella sopra descritta.

D’altra parte, è necessario sottolineare che la giurisprudenza dominante in caso di sinistro esclude l’applicabilità della precedenza di fatto, addebitando comunque la responsabilità del sinistro – in toto oppure solo parzialmente - all’utente che ha violato le norme sulla precedenza: anche quando si sarebbe potuta applicare la precedenza di fatto e l’incidente possa dirsi causato dall’alta velocità del veicolo dotato della precedenza, generalmente una quota di responsabilità viene addebitata a chi ha violato le norme sulla precedenza, anche se astrattamente sarebbe applicabile la c.d. precedenza di fatto.

In conclusione, si può affermare che il ricorso alla c.d. precedenza di fatto (oltre ad essere rischioso, perché riconosciuto solo a livello giurisprudenziale e non costantemente) deve essere limitato a quei casi in cui si sia assolutamente certi di avere margine per un attraversamento/immissione in totale sicurezza: in caso di incidente, infatti, anche se la propria sinistra era completamente libera e solo l’alta velocità di chi ha la precedenza ha causato il sinistro, una quota (anche consistente) di responsabilità viene generalmente addebitata a chi aveva il dovere di rispettare l’altrui precedenza.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo