LegalNews: Acquisti effettuati presso stand fieristici: c’è il diritto di recesso?
In questo contributo ci concentriamo su una problematica che interessa molti di noi, ossia l’acquisto di beni o servizi presso stand fieristici: è applicabile la normativa in materia di contratti stipulati fuori dei locali commerciali e quindi il diritto di recesso?
👤 Avv. Mattia Tacchini ⌚ 2 Febbraio 2015 - 08:00 Commentaa-
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Nella vita di tutti i giorni capita spesso di recarsi presso eventi fieristici di vario genere (si pensi, proprio in questi giorni, alla fiera Milano Sposi) per svago, per documentarsi su di un certo settore oppure per effettuare acquisti a prezzi scontati. In questi eventi, però, i promoter spesso sanno essere molto convincenti, portandoci a stipulare contratti che – una volta arrivati a casa e dopo averci riflettuto sopra – ci paiono molto meno convenienti. In questi casi urge, se possibile, trovare una via per svincolarsi da un contratto che abbiamo sottoscritto sulla scia dell'entusiasmo, per poi pentircene.
La Corte di Cassazione di recente ha trattato proprio il caso di un contratto di compravendita di un gommone stipulato in uno stand fieristico nel 2001; il tema trattato dalla Suprema Corte è quello dell'applicabilità, a tale tipo di contratti, del D.Lgs. n. 50/1992 in materia di acquisti conclusi fuori dei locali commerciali, antesignano del moderno codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005). L’art. 1 del D.Lgs. n. 50/1992 infatti prevedeva che la normativa da esso sancita si applicasse, tra gli altri casi, ai contratti conclusi “in area pubblica o aperta al pubblico”. Era perciò legittimo domandarsi se il diritto di recesso entro il termine di 7 giorni da esso previsto si applicasse anche ai contratti stipulati in stand fieristici: questi ultimi, infatti, sicuramente sono allestiti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
D’altra parte, però, la Corte di Cassazione è intervenuta rilevando che il diritto di recesso sopra indicato era stato previsto per tutelare le trattative avvenute in luoghi non destinati di per sé alla vendita di beni e servizi, nei quali il consumatore si trovava per finalità estranee a quella di comprare, vendere o contrattare; in tali luoghi era naturale pensare che l'eventuale iniziativa del venditore potesse cogliere il consumatore di sorpresa, perché impreparato a tutelare i propri interessi. Nel caso di specie, invece, il contratto era stato stipulato in un padiglione fieristico, luogo nel quale il potenziale consumatore si reca proprio perché interessato ai beni, e magari anche specificamente al loro acquisto, esposti nello stand. Inoltre, non potrebbe dirsi che il contratto sia stato stipulato fuori dei locali commerciali, visto che lo stand fieristico – pur se provvisoriamente – costituisce una sorta di sede dislocata dell’attività d’impresa del venditore.
La Corte, perciò, ha escluso l’applicabilità del recesso previsto dal D.Lgs. n. 50/1992 in caso di contratti stipulati fuori dei locali commerciali a quelli stipulati in stand fieristici, perché questi ultimi – in sostanza – sarebbero equiparabili a locali nei quali si svolge l’attività commerciale. Attenzione, dunque, perché anche il recesso previsto dall’odierno codice del consumo, applicando il principio sancito dalla Corte, non potrebbe trovare applicazione ai contratti stipulati presso stand allestiti in occasione di fiere.
Avv. Mattia Tacchini
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