LegalNews: I cani nei luoghi pubblici
I cani sono parte integrante nella vita di milioni di famiglie: qual è la normativa applicabile? Quali sono i diritti dei cani e dei loro padroni? In questo contributo proveremo a fare un po’ di chiarezza.
Sul tema è necessario premettere che a livello nazionale nessuna norma impedisce che i cani – con i loro padroni – accedano ai luoghi pubblici: l’art. 83 lett. d) del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954), infatti, prevede solo che i cani possano accedere ai luoghi ed ai mezzi pubblici se condotti al guinzaglio e con la museruola. Un divieto di matrice europea (Reg. CE n. 852/2004) vieta invece l’accesso degli animali ai luoghi ove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati.
Su questa normativa, assolutamente lacunosa, si inseriscono poi una miriade di provvedimenti locali (provvedimenti regionali, nonché soprattutto ordinanze o regolamenti a livello comunale) che causano una incertezza e una difformità di normativa tra singoli comuni anche molto marcata: il sindaco, infatti, tipicamente decide in autonomia come regolare la materia, disciplinando l’ingresso agli animali nei luoghi pubblici del comune (e vietandolo nei luoghi sensibili, come scuole e ospedali) e spesso lasciando al singolo esercente la facoltà di decidere se permettere l’accesso dei cani alla propria attività.
In ambito piemontese, il Regolamento sulla tenuta degli animali della Regione prevede solo che i cani possano accedere alle aree pubbliche e di uso pubblico, come parchi e giardini, con guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri (niente guinzagli estensibili di lunghezza maggiore, dunque!) oppure museruola. Sono invece i sindaci dei singoli comuni a regolare la materia dell’accesso ai luoghi pubblici chiusi.
Per quanto concerne il Comune di Verbania, il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 140/2005 espressamente autorizza l’accesso degli animali ai mezzi di trasporto pubblico (con guinzaglio e museruola – art. 13), ai giardini parchi ed aree pubbliche (con guinzaglio e, ove richiesto dalla normativa vigente, con museruola – art. 25) nonché agli esercizi pubblici (con guinzaglio e museruola – art. 27), salvo divieto del singolo esercente con apposito cartello.
Relativamente a quest’ultimo profilo, è necessario sottolineare che in mancanza di apposito divieto sulla porta del singolo esercizio commerciale nessuno può vietare ad un cane ed al suo padrone l’accesso; si consideri, inoltre, che il cartello di divieto dovrebbe recare almeno l’indicazione dell’art. 27 del Regolamento sopra menzionato perché, in caso contrario, potrebbe potenzialmente esporsi a contestazioni.
Con riferimento all’argomento odierno, a me molto caro (chi mi conosce personalmente sa che sono il felice proprietario di un grosso cagnone) mi permetto una riflessione personale: noi proprietari di animali dobbiamo cercare di essere sempre inattaccabili, ottemperando alle regole poste dalle norme vigenti e dal buonsenso. In primis, dunque, dovremmo avere cani puliti e raccogliere puntualmente le deiezioni nonché, quando proprietari di cani maschi, evitare che essi marchino il territorio alle entrate delle case e delle attività altrui: solo così, infatti, potremo non solo essere accettati, bensì accolti con piacere da tutti. Dinanzi alle manifestazioni di ignoranza o inciviltà altrui, invece, dovremo rispondere con educazione e grande fermezza, anche ricorrendo alla pubblica autorità se necessario. Ove iniziano i nostri diritti, ben delimitati dalle norme e dal senso di civiltà, infatti, finiscono quelli altrui; non vale solo la regola contraria.
Avv. Mattia Tacchini
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