Fisconews: Legge di Stabilità 2015 e TFR in busta paga
La nuova normativa, qualora confermata, prevede invece la facoltà in capo al lavoratore di scegliere se mantenere il TFR in azienda ed incassarlo al termine del rapporto di lavoro, ovvero di vedere accreditato assieme allo stipendio anche il 50% del TFR maturato e accantonato mensilmente dal datore di lavoro, compresa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.
E' importante per prima cosa sottolineare come le seguenti misure non sono ancora in vigore e pertanto potranno subire varie variazioni nel corso dell’iter di approvazione. della LEGGE.
Solitamente il TFR. salva l'eventuale concessione di un'anticipazione in corso di rapporto qualora ne ricorrano le condizioni, la liquidazione del TFR viene corrisposta al dipendente, in unica soluzione, nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
La nuova normativa, qualora confermata , prevede invece la facoltà in capo al lavoratore di scegliere se mantenere il TFR in azienda ed incassarlo al termine del rapporto di lavoro, ovvero di vedere accreditato assieme allo stipendio anche il 50% del TFR maturato e accantonato mensilmente dal datore di lavoro, compresa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.
La novità interesserebbe i soli lavoratori del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro (con l'esclusione dei lavoratori domestici e quelli del settore agricolo) e avrebbe carattere sperimentale in quanto prevista per il triennio marzo 2015 – giugno 2018, con adesione su base volontaria e scelta irrevocabile fino al 2018 una volta effettuata.
Qualora liquidato al termine del rapporto di lavoro, il TFR è – e rimarrà - sottoposto a tassazione agevolata (cd. tassazione separata) determinata con un particolare meccanismo che consente di calcolare una aliquota media in base a particolari regole previste nell'articolo 19 del TUIR, in relazione ai 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, mentre, qualora liquidati mensilmente, tali importi sarebbero assoggettati a tassazione ordinaria.
Da tali considerazioni è agevole intuire che più elevato sarà il reddito da lavoro e meno conveniente sarà l'opzione del TFR in busta paga.
Si consideri infatti che, per redditi fino a 15.000 euro, l'aliquota con il quale verrebbe tassato il TFR con l'uno o con l'altro sistema sarebbe la stessa al 23%, mentre per redditi di importo superiore e fino a 28.000 euro verrebbe applicata l'aliquota ordinaria del 27% in caso di anticipazione, contro quella prevista per la tassazione separata compresa tra il 23% e il 26%.
Passando ora ad analizzare le problematiche connesse a questa nuova misura, sicuramente preoccupa la situazione delle piccole imprese che trovavano nelle quote del TFR accantonato un utile strumento di autofinanziamento da utilizzare per la gestione ordinaria. Con il trasferimento di parte del TFR in busta paga, molte piccole realtà potrebbero trovarsi in una situazione di carenza di liquidità. Per far fronte a tale problema è stata ideata l'istituzione di un fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con meno di 50 dipendenti.
Ulteriore perplessità è stata sollevata in riferimento al"bonus 80 euro" la cui corresponsione sembrerebbe essere minacciata per coloro che decidessero di ricorrere all'anticipo del TFR, poiché la liquidazione inserita mensilmente nel cedolino potrebbe far lievitare il reddito del lavoratore oltre la soglia dei 26.000 euro lordi annui facendo cessare il diritto al bonus.
Pare opportuno da ultimo sottolineare come gli evidenti vantaggi in termini di liquidità nell'immediato, si traducano in altrettante future ripercussioni sulla situazione economica degli aderenti che vedranno ridotte sensibilmente le indennità di fine carriera o quanto destinato ai fondi di previdenza complementare, con il rischio di una conseguente alterazione degli equilibri pensionistici.
Studio Tarabella LucaDottore Commercialista e Revisore dei Conti
(fonte. ratio.it)
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