Ordinanza vetro e lattine per le Feste

Riportiamo l'ordinanza con cui si vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine durante il 24 dicembre e la notte di Capodanno.

  
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Considerato che mercoledì 24 e martedì 31 dicembre 2024 avranno luogo rispettivamente nelle frazioni di Suna e Pallanza manifestazioni per la celebrazione delle festività natalizie e di fine anno;

Considerato che è prevista la partecipazione di un numero rilevante di persone, anche presso gli esercizi di somministrazione situati nelle aree di svolgimento delle manifestazioni;

Ritenuto pertanto opportuno - a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli avventori e dei cittadini in genere - disporre, in occasione dei predetti festeggiamenti, il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e in lattine;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che in data 06/12/2024 con prot. n. 64198, è stata effettuata la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del citato art. 54 D.Lgs. 267/2000, successivamente integrata in data 09/12/2024 con prot. n. 64441;

ORDINA
- mercoledì 24 dicembre 2024 dalle ore 21,00 fino alle ore 04,00 del giorno successivo, in occasione dei festeggiamenti per le festività natalizie che si svolgeranno nella frazione di Suna;
- martedì 31 dicembre 2024 dalle ore 20,30 fino alle ore 06,00 del giorno successivo, in occasioni dei festeggiamenti di fine anno che si svolgeranno a Pallanza in Piazza Garibaldi;

è fatto divieto ai titolari di esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali ed artigianali, ubicati nelle aree di svolgimento delle manifestazioni, di VENDERE PER ASPORTO BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

LATTINE.
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Verbania.

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00. Il personale di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell’esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. n. 1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. È ammesso ricorso gerarchico al prefetto del Verbano Cusio Ossola entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Verbania
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