Fisconews: L'infortunio di estranei sul luogo di lavoro.

Piccolo approfondimento di questa casistica che è più frequente di quanto si possa pensare.

  
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Il datore di lavoro può rispondere anche per infortuni occorsi ad estranei nei luoghi di lavoro della propria sede se legati a violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le norme antinfortunistiche non hanno il solo obiettivo di garantire la sicurezza dei lavoratori eliminando i rischi in cui essi possono incorrere nell’esercizio della propria attività, ma anche di tutelare persone estranee che hanno accesso ai luoghi di lavoro di un’organizzazione.
La sentenza n. 42647 del 17.10.2013 della Corte di Cassazione Penale, prendendo in esame tale situazione, afferma che non occorre rilevare la violazione di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni per ravvisare comunque una responsabilità sull’evento, ma è sufficiente che le conseguenze dannose derivino dall’omessa adozione di misure ed accorgimenti in grado di garantire in modo più efficace l’integrità fisica del lavoratore.
Il caso proposto conferma la responsabilità penale del legale rappresentante della società amministratrice di un edificio sede di uffici comunali, che avendo omesso di segnalare un dislivello di 8 cm presente nel pavimento del pianerottolo al primo piano in prossimità dell’ascensore, causava ad una dipendente del Comune gravi lesioni personali.
La sentenza merita alcune considerazioni, in primo luogo perché si adatta ad ogni organizzazione di lavoro che consenta l’accesso degli ambienti destinati all’attività lavorativa a persone estranee alla propria struttura, con un’ampia platea quindi di destinatari coinvolti, poi per l’estensione generalizzata della legislazione in materia di tutela dei
lavoratori, senza deroghe. A tutti i soggetti presenti sul luogo di lavoro, a prescindere da un qualsiasi rapporto contrattuale o di dipendenza riscontrabile tra persona infortunata ed imputato.
Elemento non secondario è anche il fatto che l’aver affidato la verifica di conformità dei luoghi ad un professionista perché non in possesso di adeguate competenze tecniche, non esonera comunque il titolare dell’obbligo dalla responsabilità di intervenire , quando la presenza di un pericolo sia stata già in altro modo notificata, questo anche in assenza di precise indicazioni sulle contromisure da adottare da parte del consulente esterno.

E’ emerso, infatti, che il legale rappresentante era pienamente consapevole della situazione di rischio, avendo la dipendente infortunata già da tempo lamentato la scarsa visibilità dell’ostacolo, ma con colpevole ed ingiustificata inerzia aveva provveduto solo successivamente al verificarsi dell’incidente alla sua segnalazione.

E’ stato ribadito nella sentenza il principio in forza del quale il destinatario degli obblighi di prevenzione è garante anche di soggetti passivi estranei all’attività e all’ambiente di lavoro , nel caso in cui sia ravvisabile il nesso causale tra l’evento dannoso e la violazione di norme che disciplinano gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il legame causa-effetto si interrompe solo nel caso in cui la presenza nel luogo e nelle circostanze dell’infortunio presenti caratteristiche di anormalità, atipicità o eccezionalità, condizioni queste del tutto infondate ed estranee al caso in esame dal momento che, ospitando l’immobile uffici comunali, la presenza anche occasionale di lavoratori dell’ente nella sede era pienamente e legittimamente giustificata e prevedibile

Studio Tarabella Luca
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

(fonte: Ratio) Leggi QUI il post completo