Telefonia: Giudice di Pace risarcisce utente di Gravellona
Il Giudice di Pace con una nuova sentenza ha confermato il proprio orientamento giurisprudenziale, applicando le sanzioni delle delibere AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni) nei confronti delle compagnie telefoniche: 5 euro per ogni giorno di attivazione di servizi non richiesti e 300 euro in caso di omesso riscontro ai reclami.
👤 Redazione ⌚ 29 Luglio 2024 - 12:05 Commentaa-
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La vicenda sorge nell’ottobre 2021 un uomo di Gravellona Toce, trasmetteva a Vodafone una raccomandata di recesso richiedendo la disattivazione della linea ADSL. La compagnia telefonica, giovandosi della domiciliazione bancaria ancora attiva, nel 2022 prelevava dal conto corrente dell'uomo somme per 368,00 euro. Vodafone rifiutava di restituire tali somme sostenendo che il recesso non fosse valido non avendo M.D. trasmesso la copia della carta d’identità: motivazione spesso utilizzata da diverse Compagnie telefoniche per non accettare le richieste di recesso dei consumatori. Motivazione che in giudizio non ha trovato accoglimento in quanto, sia le norme di legge che il contratto di utenza stipulato con Vodafone, non prevedono, in caso di recesso, l’obbligo per il consumatore di trasmettere copia dei documenti personali.
Il Giudice di Pace ha dato ragione all'utente, ritenendo il recesso valido e condannando Vodafone a restituire all’utente i 368 euro, oltre all’indennizzo di 1.340 euro, e a pagare tutte le spese legali e processuali. L’indennizzo di 1.340 euro è stato riconosciuto proprio in applicazione delle delibere AGCOM, avendo Vodafone, dopo il recesso, mantenuto attiva la linea ADSL piuttosto che disattivarla. Quest’ultima sentenza, insieme alla precedente (495 euro di restituzione e 920 euro di indennizzo), costituiscono decisioni fondamentali a tutela dei diritti degli utenti, spesso vessati dai comportamenti delle Società telefoniche, e probabilmente destinate a fare giurisprudenza in materia avendo il Giudice precisato (fugando ogni dubbio) che le sanzioni AGCOM sono applicabili in sede giudiziale.
Si ricorda che ai sensi delle norme del Codice del Consumo e della legge 40/2007 il recesso è unilaterale e ha effetto dal momento di ricezione della raccomandata, non necessita di forme particolari e di invio dei documenti personali, e non può essere rifiutato dalla compagnia telefonica, la quale anzi deve procedere alla disattivazione del servizio entro 30 giorni. Al fine di evitare spiacevoli sorprese, come il prelevamento di somme dal proprio conto corrente, si consiglia di revocare immediatamente la domiciliazione bancaria delle bollette quando si trasmette la raccomandata di recesso alla Compagnia telefonica.
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