Verbania Futura su spiagge Buon Rimedio e Tre Ponti

Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato del Gruppo Civico Verbania Futura, relativa all’interrogazione presentata il 18.06.22 sulla procedura di affidamento della concessione delle spiagge del Buon Rimedio e dei Tre Ponti e conseguente risposta del Sindaco.

  
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Nota di sintesi della conferenza stampa del 28.07.2022 del Gruppo Civico VERBANIA FUTURA relativa all’interrogazione presentata il 18.06.22 sulla procedura di affidamento della concessione delle spiagge del Buon Rimedio e dei Tre Ponti e risposta del Sindaco.

A seguito del verbale di gara del 21.04.22, che dichiarava deserta l’asta per l’affidamento della concessione delle aree demaniali per uso spiagge libere destinate allo svolgimento di attività balneari e connesse (spiaggia del Buon Rimedio e dei Tre Ponti), avevamo evidenziato i ritardi con cui la Giunta aveva deliberato l’atto di indirizzo (Delibera GM n. 104 de 24.03.2022). Successivamente a seguito della determina di affidamento all’associazione Giovanile Ostello Verbania del 10.06.22 avevamo inoltrato interrogazione con risposta scritta per conoscere chi aveva presentato la richiesta dei titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni paesaggistiche previsti dalla normativa vigente indicati nell’avviso pubblico, nonché la data e gli estremi delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, ecc.

In sede di gara, peraltro, in risposta ai quesiti posti dai potenziali interessati a parteciparvi veniva specificato (documento pubblicato sul sito istituzionale del Comune) che in materia di provvedimenti edilizi successivi all’assegnazione, il concessionario a seguito dell’assegnazione avrebbe dovuto attenersi a quanto sotto indicato, che riportiamo letteralmente:

"- manufatti semplici appoggiati al suolo amovibili anche quotidianamente non richiedono alcun assenso edilizio;

- manufatti appoggiati al suolo ma non amovibili quotidianamente in quanto anche solo semplicemente ancorati: occorre presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/01 e istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato ai sensi del DPR 31/17 punto B.25;

- posa di chiosco: occorre presentare istanza di Permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/01 e istanza di Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato ai sensi del DPR 31717 punto B.26.”

Stando a quanto indicato dal Responsabile Unico del Procedimento, perciò, le procedure edilizie che il concessionario aggiudicatario delle spiagge avrebbe dovuto seguire per realizzare il chiosco e il riparo delle attrezzature (fondamentali per ottenere un’entrata dalla spiaggia), avrebbero richiesto diversi mesi: in sostanza, è presumibile ritenere che le opere sarebbero state ultimate entro - se non dopo - la fine della stagione. Questo è uno dei possibili motivi per i quali la gara per la concessione delle spiagge di aprile è andata deserta: chi parteciperebbe ad una gara nel 2022 per ottenere la concessione di spiagge, con
conseguente pagamento del canone demaniale per il medesimo 2022, sapendo di poter iniziare a sfruttarle concretamente solo nel 2023?

A seguito della nostra interrogazione, nella risposta del Sindaco non ci vengono comunicate le informazioni e gli estremi richiesti: ciò porta a presupporre che non è stata richiesta e quindi rilasciata alcuna autorizzazione paesaggistica, in quanto ci viene comunicato che “il gestore ha presentato al SUAP la Comunicazione di Inizio Lavori e che i lavori sono effettuati ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e bis) del DPR 06.06.2001 n. 380 con obbligo di rimozione alla scadenza dei termini di legge”: la norma citata sancisce una rilevantissima semplificazione delle procedure edilizie, quando riguardano opere stagionali, da rimuoversi entro 180 giorni dalla posa; in sostanza, a seguito della presentazione di una semplice Comunicazione di inizio Lavori (con allegata la planimetria delle opere da realizzare e asseverazione di tecnico), si può partire con i lavori immediatamente e non attendere mesi.

A questo punto ci sorge naturale la domanda: perché anche in sede di avviso pubblico non è stato risposto che in materia di provvedimenti edilizi il concessionario avrebbe potuto avvalersi delle semplificazioni previste per le opere stagionali, con realizzazione pressoché immediata del chiosco e del riparo (come poi ha fatto l’attuale concessionario), con obbligo di rimozione alla scadenza dei termini di legge? In tal modo, infatti, i soggetti interessati a partecipare alla gara avrebbero saputo che il Comune accettava che potesse venire seguita una procedura edilizia che evitava di avviare la richiesta di autorizzazioni paesaggistiche e acquisizione del permesso di costruire per il chiosco, che hanno un iter amministrativo molto più lungo e
complesso rispetto ad una semplice Comunicazione di Inizio Lavori. Attendiamo la risposta!
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