Fisconews: Tassazione delle rendite finanziarie al 26% dal 01 luglio 2014
Dalla data odierna la tassazione delle rendite finanziarie sale dal 20% al 26%. Vediamo di approfondire attravverso la circolare dell'Agenzia delle Entrate quali sono gli strumenti finanziari coinvolti.
Con la circolare 19/E/2014 di ieri l’Agenzia delle entrate detta i chiarimenti in vista dell’ incremento di tassazione sui redditi finanziari. A partire da oggi infatti (1 luglio 2014) l’aliquota di tassazione passa infatti dal 20 al 26%.
La circolare 19/E in primo luogo conferma che l’aliquota del 26% è da applicare anche in caso di ritenuta su redditi finanziari che confluiscono nel reddito di impresa. Nell’elencare inoltre i redditi che ricadono nella nuova aliquota ricorda anche le eccezioni: fra le più significative quella per i titoli di Stato (anche di Paesi esteri “white list”) e assimilati (per i quali resta la tassazione al 12,5%) e quelle previste nell’ambito dei rapporti internazionale ed in particolare europei, come per esempio l’aliquota ridotta confermata all’1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all’imposta sul reddito delle società in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sul SEE inclusi nella white list e residenti in tali Stati, ai sensi dell’articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973.
L’aumento al 26% riguarda anche i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir. Tali plusvalenze, infatti, non sono sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che le stesse concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72% del loro ammontare (poiché nella versione definitiva del provvedimento è stato scongiurato per tale fattispecie l’incremento della base imponibile).
Per quanto riguarda i criteri con cui gestire il passaggio alla nuova aliquota dl 26% dal 1 luglio la circolare conferma che per gli interessi si deve fare riferimento a quelli maturati a partire da tale data (indipendentemente da quando sono percepiti), per i dividendi deve tenersi conto della data di percezione sulla base del principio di cassa, mentre per le plusvalenze rileva la data di cessione (e non quella di effettivo percezione delle somme).
Ampio spazio viene dato ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR, italiani e/o esteri, interessati peraltro da rilevanti novità anche di natura sostanziale e per i quali è previsto uno specifico regime transitorio analizzato dalla circolare.
Il documento , infine, si chiude facendo il punto sulle conseguenze derivanti dalla definitiva abrogazione della ritenuta in ingresso sui flussi finanziari provenienti dall’estero, di fatto mai operativa. L’Agenzia conferma che, comunque, stante la vigente formulazione dell’art. 4 del D.L. 167/90, ai fini dell’esonero dall’RW non è più sufficiente il semplice “affidamento” delle attività a un intermediario residente con l’incarico alla riscossione dei relativi redditi, ma è necessario che sia in concreto effettuata una ritenuta da parte dello stesso intermediario, in base alle regole di carattere generale.
Studio Tarabella LucaDottore Commercialista e Revisore dei Conti
Leggi QUI il post completo