ODG "Persone in difficoltà e decreto sicurezza"
Riceviamo e pubblichiamo la proposta di Ordine del Giorno presentata dai consiglieri Comunali Brignone Renato, Zanoia Paola, Vladimiro Di Gregorio, con oggetto "Persone in difficoltà e decreto sicurezza".
👤 Redazione ⌚ 11 Gennaio 2019 - 08:05 20 commentia-
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ORDINE DEL GIORNO OGGETTO:
Persone in difficoltà e “decreto sicurezza”
Premesso che
Recentemente la Maggioranza e parte della minoranza hanno votato un ODG che impegnava l'amministrazione a chiedere al ministero la sospensione del decreto sicurezza e la convocazione di un tavolo con ANCI per aprire una discussone sullo stesso.
Non ci risulta che ciò abbia sortito ad oggi alcun atto amministrativo conseguente all’ODG votato
Vista
La presa di posizione di diversi Sindaci del territorio Nazionale volta a contrastare una azione politica che nella realtà dei fatti produce non solo insicurezza mettendo per la strada migliaia di persone in attesa di risposte sul loro status giuridico, ma risulta essere un autentico “crimine” verso soggetti deboli, donne e bambini in primis
Considerato
Che il “disagio” è una condizione che può colpire chiunque e che una società è tanto più evoluta quanto più sa rispondere in modo collettivo per alleviare le sofferenze altrui, che colpiscano qualsiasi individuo, a prescindere da sesso, religione o colore della pelle.
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco
A redigere e finanziare con una apposita variazione di bilancio, che andasse anche ad intaccare la finanziabilità di opere già previste ma non urgenti, una struttura di accoglienza adeguata e decorosa , che consenta l’accoglienza di almeno una cinquantina di persone in stato di bisogno.
Redigere una lettera analoga a quella che il Sindaco Leoluca Orlando ha inviato ai propri tecnici comunali nella speranza si possibile identificare un appiglio giuridico volto a scongiurare la messa in strada di decine e decine di persone sul nostro territorio, di cui si riporta integralmente il testo:
Al Sig. Capo Area Servizi al Cittadino SEDE
OGGETTO: Procedure per residenza anagrafica degli stranieri.
Nella mia qualità di Sindaco della Città di Palermo, da sempre luogo di solidarietà e di impegno in favore dei diritti umani, in coerenza con posizioni assunte e atti deliberativi adottati da parte di questa Amministrazione comunale, che considera prioritario il riconoscimento dei diritti umani per tutti coloro che comunque risiedono nella nostra città, Le sottopongo una richiesta di ponderazione e una precisa indicazione riguardo alla Legge 132/2018.
Tale impianto normativo continua a suscitate riflessioni, polemiche e allarmi diffusi anche a livello internazionale per il rischio di violazione dei diritti umani in caso di errata applicazione, con grave pericolo di violazione anche della legge umanitaria internazionale.
À tal proposito si richiama la nostra Carta costituzionale (mi piace qui ricordare che quest'anno si è celebrato il 70° anniversario della entrata in vigore) con particolare riferimento all’art. 2 (laddove il rifiuto di residenza anagrafica limita il soggetto nell’esercizio della partecipazione alle formazioni sociali); all'art. 14 (laddove l’inviolabilità del domicilio verrebbe incisa da un provvedimento negativo in materia anagrafica); all’art. 16 (laddove la libertà di movimento verrebbe condizionata, se non addirittura disumanamente compressa, in caso di incisione del diritto di residenza oltre ogni ragionevole protezione di altri interessi pubblici eventualmente concorrenti); all’art. 32 (laddove il diritto alla salute potrebbe essere meno garantito in ragione della differente area di residenza anagrafica, o peggio, della mancanza assoluta di residenzialità formale). Non solo: è la giurisprudenza stessa della Corte Costituzionale che da sempre afferma e statuisce “che lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (...) In particolare, per quanto qui interessa, ciò comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive” (Sentenza n. 148/2008; si vedano altresì le sentenze n. 203/1997, n. 252/2001, n. 432/2005, n. 324/2006).
Ebbene, al fine di evitare applicazioni ultronee delle nuove norme, che possano pregiudicare proprio l’attuazione di quei diritti ai quali lo scrivente responsabilmente faceva riferimento e ossequio, Le conferisco mandato di approfondire, nella Sua qualità di Capo Area dei Servizi al Cittadino, tutti i profili giuridici anagrafici derivanti dall'applicazione della citata L.132/2018 e, nelle more di tale approfondimento, impartisco la disposizione di SOSPENDERE, per gli stranieri eventualmente coinvolti dalla controversa applicazione della legge 132/2018, qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona con particolare, ma non esclusivo, rifermento alle procedure di iscrizione della residenza anagrafica. Leggi QUI il post completo