LegalNews: Invio di e-mail promozionali alle PEC di professionisti raccolte dai pubblici registri
Il Garante della privacy con il provvedimento del 01.02.2018 (doc. web n. 7810723) ha affrontato il tema del trattamento dei dati personali (caselle PEC) di professionisti reperibili sui pubblici registri
Il caso segnalato da molti professionisti sul quale il Garante della privacy si è pronunciato è il seguente: una società nel corso dell’anno 2016 reperiva sul sito INI-PEC, ossia il portale del Ministero dello Sviluppo Economico che svolge la funzione di pubblico registro degli indirizzi PEC di professionisti e imprese italiani, gli indirizzi PEC di centinaia di migliaia tra avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai.
I professionisti intestatari delle caselle PEC reperite sul portale venivano resi destinatari di oltre 840.000 comunicazioni, con le quali veniva resa nota la pubblicazione di un bando di selezione relativo alla figura professionale di circa 12.000 "consulenti reputazionali" che, previo pagamento di una somma per la certificazione, avrebbero poi potuto collaborare con la società assistendo clientela in ambito reputazionale.
A seguito della ricezione di queste comunicazioni, diversi professionisti segnalavano l’accaduto al Garante che, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari e aver ricevuto le difese della società (che affermava di operare con il patrocinio di diversi ordini professionali, di aver adottato il mezzo della PEC per dimostrare la natura non promozionale del messaggio e di aver fornito una comunicazione avente “spiccata finalità sociale”, in quanto contenente una proposta di lavoro), adottava il provvedimento in esame.
Il Garante della privacy sul punto ha sottolineato che l'ordinamento individua puntualmente la finalità della pubblicazione degli indirizzi PEC nel portale INI-PEC: essa è quella di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica. L’Autorità ha proseguito rilevando che tale finalità è espressamente tenuta in considerazione nelle Linee Guida del 4 luglio 2013 in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, nelle quali è precisato che, senza il consenso preventivo degli interessati, non è lecito utilizzare inviare e-mail promozionali gli indirizzi PEC contenuti nel portale (il quale a sua volta contiene espressa menzione di tale limitazione).
Il Garante ha proseguito sottolineando che il corretto utilizzo degli indirizzi potrebbe essere pregiudicato se essi fossero liberamente utilizzabili per l'invio di comunicazioni promozionali nonché se potessero venire estratti dal portale con modalità non conformi alla normativa vigente, ad esempio in modo massivo mediante software automatizzati.
Il Garante ha perciò concluso che l'estrazione massiva di indirizzi PEC e la successiva attività di invio di comunicazioni ai professionisti ai quali tali indirizzi si riferiscono non può in alcun modo essere ritenuta conforme alle finalità per le quali gli indirizzi menzionati vengono inseriti nei pubblici registri, vietando l’ulteriore trattamento di tali dati personali e chiedendo la loro cancellazione.
Avv. Mattia Tacchini
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