LegalNews: Fallimento del datore di lavoro: il Fondo INPS per il TFR e le ultime tre mensilità

I dipendenti sono spesso tra i soggetti che pagano il prezzo più alto in caso di fallimento di un imprenditore: il Fondo INPS istituito con la L. n. 297/1982 garantisce ai lavoratori subordinati il pagamento, alle condizioni che esamineremo, delle ultime tre mensilità e del TFR.

  
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Come noto, prima della pronuncia di fallimento (o comunque nel caso di insolvenza) un’azienda accumula una rilevante esposizione debitoria: tra i principali creditori spesso figurano i dipendenti della società che, infatti, generalmente negli ultimi mesi percepiscono la retribuzione con gravi ritardi oppure solo parzialmente e, inoltre, ben difficilmente potrebbero ottenere il pagamento del proprio trattamento di fine rapporto.

Per arginare le gravissime ripercussioni sotto il profilo economico dell’insolvenza di un’azienda per i lavoratori coinvolti, l’art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto: esso permette ai dipendenti di un imprenditore non più in grado di far fronte alla propria situazione debitoria di percepire sia il TFR che le ultime tre mensilità, nel caso in cui le maestranze non le abbiano percepite dal datore di lavoro.

Il Fondo è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, mentre per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è pari a 0,40% della retribuzione imponibile. Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i dipendenti di datori di lavoro tenuti al versamento del contributo, compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato e che non possano percepire il TFR e le ultime tre mensilità a causa dell’insolvenza del datore.

Di seguito esamineremo la procedura necessaria e la documentazione da produrre nel caso in cui si sia verificato il fallimento del datore di lavoro.

Affinché il lavoratore possa ottenere la corresponsione del TFR e delle ultime 3 mensilità dal Fondo devono sussistere i seguenti requisiti:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura della procedura concorsuale di fallimento;
- l'esistenza del credito del lavoratore, che deve essere accertata con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che a sua volta determina la misura dell'obbligazione del Fondo.

E’ opportuno puntualizzare che, nel caso in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura, le ultime tre mensilità possono essere erogate dal Fondo solo se rientrano nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro (art. 2 co. I D.Lgs. n. 80/1992).

Dal 01.04.2012 la domanda può essere presentate all’INPS attraverso il servizio online dedicato, allegando la seguente documentazione:
- la copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto);
- la dichiarazione sostitutiva del certificato del tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 98 Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942). Dal 21.03.2014 la dichiarazione è integrata nella domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia;
- il modello SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale;
- la copia autentica del decreto che ha deciso l'eventuale azione di opposizione o impugnazione;
- la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione.

Avv. Mattia Tacchini
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