LegalNews: Benefici prima casa per chi è già proprietario di uno studio professionale?

Con la recentissima ordinanza n. 23736 del 17.11.2017 la Cassazione ha affrontato il tema della concedibilità dei benefici “prima casa” a colui che risulti già proprietario di un altro immobile accatastato come abitazione ma adibito a studio professionale.

  
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Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte è il seguente: un avvocato nell’anno 2007 acquistava un appartamento, di categoria catastale A/2 (abitazione di tipo civile), senza richiedere i benefici “prima casa”; successivamente a tale acquisto il professionista adibiva tale immobile a proprio studio professionale, senza però operare il mutamento di destinazione d’uso. Nel 2010 il medesimo professionista acquistava un nuovo appartamento, sempre di natura residenziale, dichiarando di voler usufruire dei benefici “prima casa”.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’avvocato non potesse usufruire dei citati benefici, in quanto aveva già provveduto ad acquistare un immobile di tipo residenziale, inviava un avviso di accertamento al professionista, che provvedeva ad impugnarlo avanti alla competente commissione tributaria. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la sentenza della competente commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso dell’avvocato e annullato l’avviso.

La Suprema Corte, rimanendo aderente alla lettera della tariffa parte I, art. 1, nota II-bis dell’allegato al D.P.R. n. 131/1986, ha preliminarmente rilevato che i benefici prima casa sono riservati a coloro che acquistano un immobile nel luogo di residenza (o ove si impegnano a trasferire la residenza entro diciotto mesi) oppure nel luogo di svolgimento della propria attività lavorativa, purché essi non dispongano di un altro appartamento idoneo a tale uso. La Cassazione ha proseguito rilevando che rientrano nella casistica di inidoneità all’uso abitativo gli immobili che per ragioni oggettive (ad es. immobile non abitabile) oppure soggettive (ad es. immobile non dotato delle caratteristiche necessarie oppure troppo piccolo) non possono essere concretamente adibiti ad abitazione.

La Corte ha proseguito, rimanendo nel solco del proprio orientamento (Cass. n. 2364/2012), affermando che può usufruire dei benefici “prima casa” anche chi è già proprietario di un immobile inizialmente accatastato come residenziale ma utilizzato in realtà come studio professionale, purché tale circostanza sia desumibile dal successivo cambiamento di destinazione d’uso e quindi della relativa categoria catastale (ossia dall’accatastamento dell’immobile in categoria A/10, come studio professionale).

La Corte, perciò, rilevando che la commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi dell’avvocato discostandosi dall’orientamento della Cassazione sul punto (il quale richiede in casi come questo il mutamento della destinazione d’uso del primo immobile), ha cassato la pronuncia d’appello accogliendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate.

Avv. Mattia Tacchini
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