LegalNews: La rottamazione di avvisi e cartelle esattoriali 2017

Il D.L. n. 148/2017 ha previsto la riapertura della procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione) di avvisi e cartelle esattoriali affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017.

  
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Sono molteplici le novità introdotte sul tema dall’art. 1 commi IV e ss. del D.L. n. 148/2017: esaminiamo le principali.

Innanzitutto, è stata formalmente riaperta la procedura di definizione agevolata (meglio conosciuta come “rottamazione”) dei carichi, ossia di cartelle esattoriali e avvisi: potranno perciò essere rottamati tutti gli avvisi e le cartelle esattoriali, purché siano stati affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017. In primo luogo, perciò, potranno essere definiti in modo agevolato tutti gli avvisi e le cartelle esattoriali notificati al destinatario nel periodo indicato; inoltre, potranno essere definiti anche gli avvisi e le cartelle esattoriali semplicemente affidati all’agente della riscossione in tale lasso di tempo.

Per permettere ai contribuenti di conoscere esattamente i carichi che potranno essere rottamati, entro il 31.03.2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione (agente della riscossione che ha sostituito Equitalia) comunicherà con posta ordinaria le somme che le sono state affidate tra il 01.01.2017 e il 30.09.2017, per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

I vantaggi per coloro che aderiranno alla procedura di rottamazione sono molteplici: risparmio sulle sanzioni e possibilità di rateizzare l’importo tra il 2018 e l’inizio del 2019. Più nel dettaglio, i contribuenti che aderiranno alla procedura dovranno pagare esclusivamente l’importo residuo del debito (ossia dell’imposta non pagata) senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora; per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Per aderire il contribuente dovrà presentare, entro il 15.05.2018, la richiesta di adesione alla procedura compilando il modello DA-2017 disponibile sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure presso gli sportelli dell’Agenzia. Il modello compilato potrà essere presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure a mezzo PEC (assieme ad una copia del documento di identità) all’indirizzo della Direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito dell’adesione del contribuente, entro il 30.06.2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la comunicazione con l’importo da versare ed i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA-2017. Ai sensi dell’art. 1 comma VI del D.L. n. 148/2017 l’importo potrà essere pagato in un’unica soluzione (luglio 2018) oppure a rate (massimo 5), con scadenza luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Inoltre, avranno la possibilità di usufruire nuovamente della rottamazione anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda di adesione alla procedura 2016 perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31.12.2016 di una dilazione in corso al 24.10.2016.

Infine, i contribuenti che non hanno pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio 2017 o quella di settembre 2017 a seguito dell’adesione alla procedura di rottamazione 2016, potranno mettersi in regola e quindi evitare di perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata pagando quanto previsto entro il 30.11.2017, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione

Avv. Mattia Tacchini
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