LegalNews: Cortile condominiale e sosta temporanea dei veicoli
Periodicamente la questione della sosta di veicoli nei cortili condominiali torna alla ribalta: esaminiamo una pronuncia interessante sul tema, ossia la sentenza n. 11204/2008 della Cassazione.
👤 Avv. Mattia Tacchini ⌚ 30 Ottobre 2017 - 08:00 Commentaa-
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Come noto, tra le maggiori cause di contenzioso in ambito condominiale vi è sicuramente la questione dell’uso - da parte dei condomini - degli spazi comuni, in particolare per parcheggiarvi automobili o motocicli.
Sul punto è necessario premettere che l’art. 1102 co. I c.c., teso a disciplinare la comunione ma pacificamente applicabile anche in tema di condominio, espressamente sancisce che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. Si comprende agevolmente che il tema centrale diviene quindi quello della delimitazione degli usi della cosa comune consentiti a ciascun condomino, escludendo al contempo quelle forme di uso che impediscono agli altri condomini di utilizzare a loro volta il bene.
In particolare, tra i condomini - e specialmente tra coloro che dispongono di un box nello stabile e quelli che invece ne sono sprovvisti - sorgono contestazioni in merito al parcheggio di veicoli nel cortile condominiale. Generalmente i proprietari di box chiedono che il cortile condominiale e le vie di accesso al piano ove essi sono collocati vengano lasciati completamente liberi; al contrario, i condomini sprovvisti di box, essendo stati negli anni lasciati liberi di parcheggiare in determinate porzioni delle parti comuni, pretendono di continuare a farlo anche in futuro.
Sul punto la Suprema Corte, con la citata sentenza n. 11204/2008, ha esaminato il caso di un androne condominiale utilizzato come area di transito per l’accesso ai box di proprietà privata, rilevando che nei limiti consentiti dalle dimensioni dell'area non può ritenersi estranea alla destinazione di tale parte comune quale area di transito anche quella di sosta temporanea dei veicoli, purché ciò non ostruisca il passaggio per l’accesso ai box da parte dei proprietari.
La Corte ha proseguito sottolineando che in assenza di contrari determinazioni del condominio, la destinazione dell'androne a sosta veicolare temporanea e occasionale, nei limiti idonei a salvaguardare la funzione di passaggio anche veicolare per l'accesso alle proprietà individuali, può considerarsi accessoria rispetto all'utilizzazione dello stesso per il transito.
Al contrario, ovviamente, da tale orientamento non può desumersi che il cortile condominiale possa essere impiegato per una sosta di tipo stabile, in quanto tale operazione sarebbe idonea ad alterare la destinazione originale dell’area, limitando il suo godimento da parte degli altri condomini.
Avv. Mattia Tacchini
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