LegalNews: Divorzio e accertamenti di polizia tributaria
La Cassazione con la recente Sentenza n. 21359/2017 ha trattato il tema degli accertamenti di polizia tributaria durante il procedimento di divorzio.
👤 Avv. Mattia Tacchini ⌚ 16 Ottobre 2017 - 08:00 Commentaa-
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Come noto, ai sensi dell’art. 5 co. IX della L. n. 898/1970 (Legge sul divorzio) i coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio, sia personali che comuni. In caso di contestazioni il giudice può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita degli interessati avvalendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
Il caso esaminato dalla Corte ha proprio ad oggetto le condizioni affinché il giudice disponga gli accertamenti sul reddito e sul patrimonio di uno dei coniugi e i confini della sua discrezionalità nel decidere se valersi o meno di tale strumento istruttorio. Nel caso di specie una donna impugnava la decisione della corte d’appello competente che aveva dimezzato l’assegno divorzile alla stessa attribuito dal tribunale, quantificandolo in € 250,00 invece degli originari € 500,00.
La donna eccepiva che il giudice d’appello aveva errato nel non disporre accertamenti di polizia tributaria sul patrimonio dell’ex marito, in quanto riteneva di aver fornito elementi dai quali era possibile desumere che lo stesso svolgeva un’attività imprenditoriale non dichiarata fiscalmente. Più nel dettaglio, l’interessata aveva prodotto in giudizio un biglietto da visita mediante il quale veniva pubblicizzata l’attività svolta dal marito “in nero” e aveva richiesto più volte ai giudici di emanare un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari dell’ex-coniuge, dai quali si sarebbe potuto agevolmente desumere il reddito occultato.
La Suprema Corte, pronunciandosi sulla questione, ha accolto il ricorso della donna, premettendo che in tema di divorzio il giudice del merito, qualora ritenga raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria: l'esercizio del potere del giudicante di disporre indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte.
La Cassazione ha proseguito rilevando però che il giudice, per escludere la necessità degli accertamenti di polizia tributaria sui redditi degli ex-coniugi, deve disporre di elementi probatori tali da rendere superflua tale iniziativa. Nel caso in esame, però, la corte d’appello aveva omesso una valutazione di tale tipo. La Corte, perciò, ha rinviato la causa alla corte d’appello in diversa composizione, la quale sarà tenuta a decidere attenendosi ai principi veicolati dalla Cassazione.
Avv. Mattia Tacchini
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