LegalNews: Assicurazioni: risarcimento diretto e citazione del terzo responsabile

La Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza n. 21896 del 20.09.2017 ha esaminato per la prima volta la questione della necessità di citare in giudizio anche il responsabile del sinistro nell’ambito della procedura di risarcimento diretto del danno prevista dall’art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005.

  
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Come noto, l’art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) disciplina un tipo di azione che può essere incardinata dal soggetto danneggiato da un sinistro stradale al ricorrere di determinate condizioni: in primo luogo, il sinistro deve essersi verificato tra due veicoli a motore (e non più di due) che devono essere stati identificati; in secondo luogo, i due veicoli coinvolti devono essere assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; infine, il sinistro deve aver causato solo danni materiali ai veicoli coinvolti oppure anche lesioni ai loro conducenti sino alla percentuale di invalidità permanente dell’8%.

Qualora si verifichino le circostanze sopra elencate, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazione, semplificando l’iter per ottenere il risarcimento e evitando di dover agire in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa del danneggiante. E’ necessario sottolineare, peraltro, che la procedura permette la risarcibilità esclusivamente dei danni al veicolo e dei danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, nonché del danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel citato limite dell’8%. Una volta erogato l’indennizzo, la compagnia assicurativa del danneggiato potrà rivalersi su quella del danneggiante.

Questa procedura si basa sull’idea che la compagnia assicurativa del danneggiato, avendo un contratto in essere con esso, è incentivata a giungere ad una celere definizione del sinistro, per mantenere il rapporto contrattuale con l’assicurato e, di conseguenza, ottenere il pagamento del premio assicurativo previsto.

Nella giurisprudenza era però sorto il dubbio se, in caso di procedura di risarcimento diretto, fosse necessario convenire in giudizio anche il soggetto danneggiante, come avviene nella procedura di risarcimento ordinaria, nella quale si cita in giudizio sia il danneggiante che la sua compagnia di assicurazione.

La Suprema Corte, investita della questione, ha confermato preliminarmente che la procedura di risarcimento diretto determina un meccanismo di semplificazione grazie al quale il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore, che potrà poi recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile. Tale procedura trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa "conoscenza" con la struttura dell'assicuratore. Tale previsione, però, non altera le caratteristiche dell’azione di risarcimento, che risulta analoga a quella ordinaria nei confronti del danneggiante, nella quale assicurato e compagnia assicurativa vengono citati congiuntamente.

La Cassazione perciò, pur consapevole che la citazione anche del responsabile possa appesantire la procedura, ha concluso che nella procedura di risarcimento diretto, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile, analogamente a quanto per l’azione ordinaria: anche nella procedura di risarcimento diretto, perciò, occorre convenire in giudizio sia la compagnia del danneggiato che il soggetto che ha causato il sinistro, ossia il danneggiante.

Avv. Mattia Tacchini
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