LegalNews: Divorzio: nuova convivenza e assegno divorzile
Con la recente ordinanza n. 18111/2017 la Corte di Cassazione ha trattato il tema degli effetti sull’assegno divorzile dell’instaurazione di una nuova convivenza da parte dell’ex coniuge.
Il caso sottoposto alla Suprema Corte è il seguente: in sede di procedimento di divorzio l’ex marito eccepiva che all’ex moglie non fosse dovuto alcun assegno divorzile in quanto la stessa aveva intrapreso durante la separazione una relazione con un altro uomo, con instaurazione di una convivenza. L’ex moglie confermava questa circostanza, eccependo però in occasione dell’udienza di comparizione personale delle parti che tale convivenza era cessata prima della proposizione del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, facendo sì che sorgesse nuovamente in capo alla stessa il diritto a percepire - dal momento del divorzio - il relativo assegno.
In secondo grado la competente corte d’appello dichiarava che l’ex moglie non aveva diritto a percepire l’assegno divorzile, in quanto non aveva provato la effettiva cessazione della convivenza dalla stessa instaurata. L’interessata ricorreva perciò per cassazione.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ribadito il proprio precedente orientamento (già sancito dalla sentenza n. 6855/2015) in forza del quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge: il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma viene definitivamente escluso.
La Cassazione ha proseguito rilevando che la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.
La Corte, perciò, ha escluso la debenza di qualsiasi assegno divorzile a favore dell’ex moglie, a prescindere dalla prova della cessazione della convivenza instaurata dalla stessa prima del procedimento di divorzio; la circostanza decisiva per la decisione della questione, infatti, era quella della instaurazione di una convivenza, che aveva portato al definitivo venir meno del diritto della ex moglie all’assegno divorzile.
Avv. Mattia Tacchini
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