LegalNews: Auto usata venduta come “praticamente nuova”: responsabilità anche se ben riparata
La Suprema Corte con la sentenza n. 16886/2017 ha esaminato la questione della messa in vendita di un’auto usata come “praticamente nuova” anche se, in realtà, incidentata in prcedenza, pur se successivamente sottoposta a riparazione a regola d’arte.
Il caso esaminato dalla Cassazione è il seguente: un soggetto vendeva un’automobile usata presentandola all’acquirente come “praticamente nuova” anche se, in realtà, il veicolo in precedenza era stato danneggiato a seguito di un incidente e successivamente riparato, pur se a regola d’arte.
L’acquirente agiva in giudizio azionando la garanzia per i vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. 1490 c.c.: il venditore, infatti, gli aveva garantito che il veicolo venduto era in perfette condizioni, pari al nuovo, e che lo stesso non aveva mai subito sinistri né riparazioni.
Il giudice di pace competente rigettava l’azione dell’acquirente, ritenendo che il fondamento dell’azione di garanzia non fosse stato sufficientemente provato. Il tribunale, in funzione di giudice di appello, riformava la sentenza di primo grado, condannando il venditore a pagare all'acquirente una somma a titolo di risarcimento, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di CTU.
A sostegno di questa decisione il Tribunale, concordando con la sentenza impugnata, rilevava da un lato l'effettiva sussistenza delle riparazioni lamentate e dall'altro che esse erano state operate a regola d'arte e, quindi, il veicolo non presentava difetti in ordine alla sua funzionalità. Tuttavia, il tribunale affermava che l'autovettura al momento dell'acquisto si poteva considerare "incidentata", mentre era stata presentata come "praticamente nuova" all’atto della vendita. Tale comportamento scorretto da parte del venditore era quindi fonte di responsabilità, ai sensi degli art. 1366 e 1175 c.c., dato che l'acquirente non avrebbe certamente acquistato l’automobile alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell'avvenuto sinistro. Il venditore ricorreva perciò per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso sulla scorta di una questione di natura procedurale: ad oggi, perciò, si può ritenere che il principio enunciato dal tribunale competente sia attuale; esso, d’altra parte, pare perfettamente in linea con i più recenti orientamenti veicolati dalla Cassazione in tema di buona fede nell’ambito delle trattative, nonché di correttezza delle informazioni rese in sede di trattativa finalizzata alla stipulazione di un contratto.
Avv. Mattia Tacchini
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