"Prodotto di montagna" sull'etichetta

“Un provvedimento importante e che può avere un forte impatto nelle nostre due province, dove l’attività agricola e di allevamento in montagna riveste una grande importanza”. Così il presidente di Coldiretti Novara Vco Sara Baudo commenta l’approvazione decreto per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna”.

  
a-
+
Il provvedimento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni recepisce quanto introdotto dal Regolamento UE 1151/2012, il cosiddetto “Pacchetto Qualità”, con il quale sono anche state ridefinite le disposizioni in materia di DOP e IGP, abrogando il precedente Regolamento Ce 510/2006.

“E’ un passo avanti fondamentale nel percorso di valorizzazione dei prodotti e dell’attività dei nostri imprenditori che insistono sul territorio montano, preservandolo e presidiandolo proprio con il loro lavoro. Le nostre imprese agricole, presidiando le montagne del Cusio, del Verbano e dell’Ossola, svolgono un’importante azione di tutela del territorio, che si affianca al mantenimento di un’economia rurale che genera eccellenze: basti pensare all’allevamento bovino, ovicaprino, alla produzione di formaggi di qualità e al mantenimento di tradizioni storiche che si traducono in prodotti che sono oggi sinonimo di qualità e garanzia per i consumatori. Nel Vco, in particolare, l’agricoltura montana abbraccia oggi un gran numero di ambiti produttivi, dal comparto lattiero caseario, alla produzione di carni e salumi, all’apicoltura, alle farine destinate alla polenta tipica, alla coltivazione di frutta e verdura. Auspichiamo, quindi, che l’iter legislativo ora possa concludersi definitivamente in tempi brevi”.


COSA PREVEDE IL DECRETO

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

L’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può essere applicata ai prodotti:

• ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati

• derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone

• derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.


PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL’APICOLTURA

L’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.

Attenzione, però: i prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.
Leggi QUI il post completo