LegalNews: Assegno divorzile e rifiuto di un lavoro da parte dell’ex-coniuge

La Suprema Corte con la sentenza n. 12878/2017 ha affrontato il tema della eventuale revisione dell’assegno divorzile nel caso in cui l’ex-coniuge beneficiario rifiuti una proposta di lavoro.

  
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Come noto, ai sensi dell’art. 5, co. VI della L. n. 898/1970 al momento della pronuncia di divorzio sorge, in capo all’ex-coniuge che dimostri di non disporre dei “mezzi adeguati" o, comunque, di essere nell’impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive", il diritto a percepire l’assegno divorzile, ossia una somma – generalmente corrisposta mensilmente – per le proprie esigenze di vita.

Considerato che il diritto all’assegno divorzile si fonda sul presupposto che uno degli ex-coniugi disponga di un reddito molto più elevato dell’altro, che invece sia privo dei mezzi adeguati e si trovi nella impossibilità di procurarseli, spesso sorge una contestazione quando il coniuge dotato di redditi inferiori (oppure privo di redditi) rifiuti una o più proposte lavorative.

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte ha proprio ad oggetto una vicenda di tale tipo: in primo grado, l’assegno divorzile a favore della ex-moglie, di professione traduttrice, di un ambasciatore veniva quantificato in € 3.000,00 mensili; in secondo grado tale somma veniva ridotta ad € 2.500,00 per i periodi in cui l’ambasciatore aveva svolto attività all’estero e ad € 1.500,00 per i periodi nei quali, invece, l’ambasciatore aveva svolto attività in Italia. La ex moglie ricorreva perciò per cassazione, mentre l’ex-marito proponeva ricorso incidentale chiedendo che venisse considerata la circostanza che la ex-moglie aveva rifiutato alcuni impieghi quale traduttrice e, perciò, la stessa poteva vantare una capacità di reddito potenziale non sfruttata, con la conseguenza che l’ammontare dell’assegno divorzile avrebbe dovuto essere rivisto.

La Suprema Corte ha rilevato che la corte d’appello aveva correttamente qualificato come plausibili le ragioni del rifiuto opposto dalla ex-moglie alle proposte di lavoro ricevute, in quanto queste ultime si presentavano come meramente occasionali e, perciò, di scarsa rilevanza al fine di ipotizzare una presunta capacità reddituale inespressa in capo alla stessa. La Corte, perciò, ha confermato la pronuncia di appello rigettando entrami i ricorsi presentati dalle parti.

Avv. Mattia Tacchini
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