LegalNews: Separazione: assegno di mantenimento parametrato al tenore di vita
La Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 12196 del 16.05.2017, che ha definito la procedura di separazione tra un notissimo uomo politico italiano e la ex-moglie, ha riaffermato la rilevanza del criterio del precedente tenore di vita per la quantificazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione.
Il contributo della scorsa settimana si è concentrato sul mutamento intervenuto in tema di quantificazione dell’assegno divorzile, ossia di quell’emolumento che uno dei coniugi – successivamente al divorzio – è tenuto a versare all’altro quando quest’ultimo non dispone dei “mezzi adeguati" o, comunque, versa nell’impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive”. La Corte, con una sentenza storica, ha mutato il proprio orientamento pacifico, in forza del quale l’assegno divorzile doveva essere quantificato in modo da garantire al coniuge dotato di redditi inferiori il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, affermando che l’assegno divorzile non è dovuto quando il coniuge richiedente sia "economicamente indipendente" oppure, comunque, risulti effettivamente in grado di esserlo.
Nella sentenza esaminata in questa sede, invece, la Corte ha preso in esame il tema del criterio di quantificazione dell’assegno di mantenimento che viene disposto in sede di separazione. L’orientamento pacifico della Cassazione in tema di assegno di mantenimento a seguito della separazione – come, peraltro, avvenuto sino al 10.05.2017 anche in tema di assegno divorzile, prima della sentenza della Corte esaminata la scorsa settimana – prevedeva che il citato emolumento periodico dovesse essere quantificato in modo da garantire al coniuge dotato di redditi inferiori il godimento di un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione. La Corte, dato il mutamento in tema di assegno divorzile, ha valutato se sussistessero i presupposti per modificare anche il proprio orientamento in tema di assegno di mantenimento.
Il caso sottoposto alla Corte è il seguente. La moglie di un notissimo politico italiano nel 2009 depositava un ricorso in forza del quale chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dal marito, con addebito a carico di quest’ultimo e assegnazione della casa coniugale; la ricorrente chiedeva altresì un assegno di mantenimento pari a tre milioni e seicentomila Euro mensili. Il marito contestava la fondatezza della domanda di addebito, eccepiva la carenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale e contestava - in capo alla moglie – la disponibilità di risorse patrimoniali tali da escludere un contributo per il proprio mantenimento.
Successivamente, peraltro, le parti rinunciavano alle reciproche domande di addebito, circoscrivendo la vertenza alla quantificazione dell’assegno di mantenimento; il Tribunale adito, all’esito della causa, dichiarava la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del marito, a titolo di contributo per il mantenimento ricorrente, un assegno mensile di tre milioni di Euro. Il marito ricorreva in appello: la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame, determinava l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente in due milioni di Euro mensili per il periodo successivo al rilascio della casa coniugale. Il resistente, perciò, ricorreva per Cassazione.
Il marito, in particolare, rilevava che la ricorrente era titolare di quote di società immobiliari che le garantivano un reddito annuo di circa un milione e quattrocentomila Euro: essa, dunque, ben lungi dall’essere priva di reddito, disponeva di sostanze tali da garantirle un’esistenza ben più che dignitosa. La Suprema Corte però, sul punto, ha affermato che la Corte d’Appello correttamente aveva rilevato la disparità di capacità reddituale tra gli ex coniugi, considerato che il marito negli anni precedenti la separazione aveva vantato un reddito annuo di svariate decine di milioni di Euro, oltre ad un patrimonio personale stimato in vari miliardi di dollari.
La Corte, inoltre, ha sottolineato che lo stesso resistente aveva ammesso, nei propri scritti difensivi, di aver garantito in costanza di matrimonio alla ex-moglie un tenore di vita assolutamente al di fuori di ogni norma e di avere un patrimonio personale ultracapiente. La Cassazione, perciò, ha confermato la quantificazione dell’assegno di mantenimento operata dalla Corte d’Appello, rilevando che essa aveva correttamente applicato l’art. 156 co. I c.c., il quale dispone che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
In merito alla corretta interpretazione della norma da ultimo citata, la Cassazione ha rimarcato la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà post-coniugale" nel giudizio di divorzio: nel primo caso, infatti, il rapporto coniugale non viene meno, in quanto vengono sospesi solo alcuni doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
La Suprema Corte ha poi concluso sottolineando che l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi: in tale ottica, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, con l'espressione "redditi adeguati" l’art. 156 c.c. fa riferimento al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi.
Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com Leggi QUI il post completo