LegalNews: Mancata indicazione del cognome sul citofono: notifica da irreperibile?
La Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n. 8638/2017, ha esaminato la questione delle conseguenze – in tema di notifica di atti giudiziari – della mancata indicazione del nominativo del destinatario sul citofono dello stabile di residenza.
Come noto, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., la notificazione degli atti giudiziari deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna di una copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario, presso la sua casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque reperisca il destinatario nell’ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Nel caso in cui, però, il destinatario della notificazione risulti sconosciuto all’indirizzo di residenza l’ufficiale giudiziario, dopo aver svolto ogni più opportuna ricerca del destinatario, come previsto dall’art. 143 c.p.c. può effettuare la notifica mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte prende proprio le mosse da una notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c.. Un decreto ingiuntivo, infatti, veniva notificato alla debitrice secondo le modalità – sopra descritte – previste per i soggetti dei quali sono sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio; l’ufficiale giudiziario adottava tale procedura a causa del fatto che, in due distinte occasioni, si recava presso l’indirizzo di residenza della debitrice e non individuava, sul citofono dello stabile, il cognome della destinataria dell’atto.
La debitrice, non venendo tempestivamente a conoscenza del decreto ingiuntivo notificatole, incardinava tardivamente l’opposizione avverso detto decreto, chiedendo contestualmente al tribunale adito di dichiarare nulla la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143: essa, infatti, eccepiva di non essere sconosciuta al proprio indirizzo di residenza, ove dimorava regolarmente; gli accessi infruttuosi dell’ufficiale giudiziario, a detta della debitrice, erano dovuti al fatto che sul citofono della sua abitazione si trovava solo l’indicazione del suo nucleo familiare contraddistinto dal cognome del defunto marito. Il tribunale accoglieva l’eccezione formulata dalla debitrice, mentre la corte d’appello riformava la pronuncia di primo grado, dichiarando inammissibile l’opposizione incardinata, in quanto tardiva. La debitrice ricorreva perciò per Cassazione.
La Suprema Corte ha rilevato che l'ufficiale giudiziario, nel caso in cui non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notificazione sia nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Ciò premesso, la Cassazione ha rilevato che l'ufficiale giudiziario si era limitato a prendere atto dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza dichiarare di aver svolto alcuna ricerca ulteriore, violando la norma dettata dall’art. 143 c.p.c.: la notificazione, perciò, doveva essere dichiarata nulla.
Avv. Mattia Tacchini
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