LegalNews: Condominio minimo e validità delle delibere assembleari

La Cassazione con la recente sentenza n. 5329 del 02.03.2017 ha esaminato nuovamente il tema della regolarità della costituzione dell’assemblea e della validità delle delibere in caso di condominio minimo.

  
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Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è il seguente: il proprietario di un appartamento sito in uno stabile contenente due soli appartamenti (ossia un condominio minimo) convocava un’assemblea per la deliberazione di alcuni interventi di manutenzione sulle parti comuni. Pur se la convocazione era stata regolare, non interveniva in assemblea la proprietaria dell’altro appartamento sito nello stabile; l’unico intervenuto dichiarava però validamente costituita l’assemblea del condominio e deliberava gli interventi all’ordine del giorno.

A fronte del rifiuto della proprietaria dell’altro appartamento di rifondergli le spese anticipate per gli interventi di manutenzione, il soggetto che aveva deliberato i lavori otteneva dal competente giudice di pace un decreto ingiuntivo, che veniva prontamente opposto dalla debitrice. In primo grado il giudice riteneva legittima la costituzione dell’assemblea e la conseguente delibera, confermando il decreto ingiuntivo; in secondo grado, al contrario, il giudicante rilevava la irregolarità della convocazione dell’assemblea e la nullità (se non addirittura la inesistenza) della deliberazione approvata da uno solo dei partecipanti al condominio minimo, in quanto tale decisione avrebbe dovuto essere presa all’unanimità, rigettando le pretese del creditore; quest’ultimo ricorreva perciò per cassazione.

La Corte ha rilevato innanzitutto che nel condominio minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà sui beni comuni) le regole dettate dal codice civile in merito al funzionamento dell'assemblea si applicano nel caso in cui l’assemblea stessa si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione unanime: quest’ultima presuppone necessariamente la partecipazione di entrambi i comproprietari alla discussione, in quanto è logicamente inconcepibile che la decisione adottata da un solo soggetto possa ritenersi presa all'unanimità.

La Cassazione ha proseguito affermando che in caso contrario, ossia qualora non si raggiunga l'unanimità e non sia possibile adottare una decisione perché la maggioranza non può formarsi in concreto, diventa necessario ricorrere all'autorità giudiziaria, come previsto ai sensi dagli artt. 1105 e 1139 c.c..

La Suprema Corte, perciò, ha rigettato il ricorso, confermando la pronuncia di secondo grado.

Avv. Mattia Tacchini
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